Sentenza 01
Infortuni sul lavoro
INFORTUNI SUL LAVORO: Responsabilità del lavoratore
Dr.ssa Pasqualina Sgambato
TRIBUNALE DI TORINO - Sezione distaccata di Moncalieri - Udienza del 20/3/03INFORTUNI SUL LAVORO: Responsabilità del lavoratore per infortunio occorso ad altro lavoratore Dr.ssa Pasqualina Sgambato
L’accertamento della responsabilità di un lavoratore per l’infortunio occorso ad un altro lavoratore per violazione del comma 1 art. 5 del D.Lgs. 626/94 deve passare attraverso la prova dell’avvenuta formazione specifica impartita allo stesso dal datore di lavoro. Altrimenti si ricade nell’ipotesi di colpa generica, procedibile solamente a querela di parte. La sentenza in esame si occupa di uno degli argomenti più controversi in materia di infortuni sul lavoro: la responsabilità del lavoratore per l’infortunio occorso ad un altro lavoratore. Originariamente all’imputato, operaio di un’azienda, é stato contestato l’art. 590 comma III c.p. in relazione all’art. 583 comma I n. I c.p. per aver violato le disposizioni di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) D.L.gs. 626/94, poiché si riteneva che l’imputato non avesse osservato le disposizioni e le istruzioni fornite dal datore di lavoro ai fini della prevenzione e della sicurezza individuale e collettiva.
Nella fattispecie, al momento dell’infortunio, l’imputato stava lavorando con la persona offesa ad una macchina spianatrice che, partendo dalla bobina di metallo, prima spiana la lamiera, poi la taglia in fogli di una determinata lunghezza che infine impacchetta. Prima di essere impacchettati i fogli vengono impilati grazie a due sponde che si chiudono di scatto allineandoli. Durante un’operazione di manutenzione della macchina, l’imputato, non accertandosi che il collega avesse terminato il proprio lavoro e si fosse adeguatamente allontanato dalla spianatrice, ha avviato il motore della stessa cagionando alla persona offesa un profonda ferita alla mano e la frattura del metatarso.
Attraverso l’esame dell’imputato e di altri testi, nonché dagli accertamenti svolti durante l’inchiesta sull’infortunio, é stata ricostruita l’organizzazione aziendale, le mansioni dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di imputazione e la dinamica dell’accaduto.
Dall’istruttoria dibattimentale é emerso che, in merito alle disposizioni antinfortunistiche relative alle operazioni di manutenzione della linea spianatrice, all’imputato non erano state impartite dal datore di lavoro le istruzioni richieste per concretare la violazione di cui all’art. 5 comma II lett. a) D. Lgs.626/94 oggetto di contestazione. Per tale ragione il P.M., al termine dell’istruttoria dibattimentale, modificando l’originaria imputazione, ha contestato la violazione dell’art. 5 comma 1 D. Lgs. 626/94, ritenendo che l’imputato avesse omesso di prendersi cura della sicurezza e della salute del collega di lavoro, sul quale é ricaduto l’effetto della sua omissione, consistita nel non aver avvertito la persona offesa dell’azionamento della macchina, conformemente alla sua formazione.
L’art. 5 D. Lgs. 626/94 ha introdotto degli obblighi specifici in capo al lavoratore, che da soggetto passivo, tutelato dal legislatore attraverso una serie consistente di obblighi posti esclusivamente a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, ha assunto la veste di attore nell’attuazione delle norme sulla prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare il comma I prevede l’obbligo di prendersi cura della salute e della sicurezza delle altre persone presenti sul posto di lavoro, in ottemperanza alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Tuttavia, in assenza di un’adeguata formazione impartita dai responsabili dell’azienda in conformità agli obblighi di legge non si può parlare di colpa specifica del lavoratore, poiché non vi é violazione di norme per la prevenzione degli infortuni.
Si ricade allora nell’ipotesi di responsabilità per colpa generica, procedibile solo a seguito di querela sporta dalla persona offesa.
Nel caso di specie, il Giudice , in assenza della condizione di procedibilità dell’azione penale, ovvero della querela, ha assolto l’imputato.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE DISTACCATA DI MONCALIERI - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott., alla pubblica udienza del 20/03/2003 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di FRANCESCO Nato a Gasperina Elett.te dom.to a Moncalieri Difensore di fiducia Avv. del Foro di TORINO LIBERO NON COMPARSO RITENUTO PRESENTE IMPUTATO
Nella qualitá di capo macchina nella ditta S.r.l. con stabilimento in via.Del reato di cui all’art 590 com. III in relazione all’art. 583 com. I n. I cp, per aver cagionato per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al dipendente DOMENICO, assunto in qualitá di operaio specializzato con mansioni di addetto allo scarico della linea spianatura da 12 mm, lesioni gravi – segnatamente flc mano sx con frattura base V metacarpo – tali da determinare incapacitá di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni (specificatamente giudicate guaribili in gg 95); in particolare, in conseguenza della violazione di cui all’art. 5 com. 1 let. A dpr 626/94. Consistita/e: nell’aver omesso di prendersi cura della sicurezza e della salute del Signor Domenico presente sul luogo di lavoro, sul quale é ricaduto l’effetto della sua omissione, consistita nel non aver avvertito il signor Domenico dell’azionamento del macchinario della linea di spianatura di 12 mm, conformemente alla sua formazione di modo che il Domenico, mentre procedeva alla fissazione dell’ultimo bullone, a seguito di operazione di sostituzione della chiavetta di congiunzione dei due segmenti dall’albero di regolazione delle sponde e dei relativi bulloni di serraggio, non si avvedeva che il capo macchina Francesco aveva ultimato le operazioni e procedeva ad avviare il meccanismo di regolazione delle sponde tramite pulsantiera, rimanendo cosí trascinato dal meccanismo di rotazione, riportando le lesioni sopraindicate.
In Moncalieri in data 3/06/1998
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: Condanna ad € 1.520,00 in sostituzione di 40 gg di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.
CONCLUSIONI DELLA DIFESA: assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste, in subordine derubricazione in reato di lesioni colpose non aggravate e conseguentemente non doversi procedere per mancanza di querela.
MOTIVAZIONE
A seguito di opposizione a decreto penale si é proceduto con rito ordinario nei confronti di Francesco, che ha presenziato all’istruttoria dibattimentale. Al termine dell’istruttoria il P.M. ha modificato l’imputazione, cosí come riportata in epigrafe. Attraverso l’esame dell’imputato, dei testi Emilio e Domenico, nonché delle fotografie e della documentazione prodotta, é stato possibile ricostruire l’organizzazione aziendale, le mansioni dell’imputato e della P.O. e la dinamica dell’infortunio. Il 3.06.1998 Francesco, Domenico e Iacopo lavoravano alla linea spianatrice. Si tratta di una macchina complessa che, partendo dalla bobina di metallo, prima spiana la lamiera, poi la taglia in fogli di una determinata lunghezza che infine impacchetta. Prima di essere impacchettati, i fogli vengono impilati grazie a due sponde che si chiudono di scatto allineandoli (la zona di impilatura e le sponde sono chiaramente visibili nelle due foto a pag. 58). Le sponde sono spostate da tre pistoni ed il movimento é loro trasmesso da un albero (di trasmissione) suddiviso in tre segmenti (l’albero é visibile nella foto n. 1 di pag. 58, mentre uno dei segmenti é quello ritratto nella foto n. 6 di pag. 60). I segmenti dell’albero di trasmissione sono fra loro collegati con dei giunti. I testi e l’imputato hanno riferito che, a causa delle sollecitazioni a cui l’albero di trasmissione viene sottoposto, é abbastanza frequente che i bulloni che fissano fra loro i giunti si rompano e che i segmenti si separino. Se si riesce ad intervenire subito é sufficiente sostituire i bulloni che si sono rotti. Tuttavia é facile che la potenza del motore di trasmissione e la rotazione disassata dell’albero storcano i segmenti. In tal caso bisogna smontare il segmento, raddrizzarlo e rimontarlo. Per tale operazione sono necessari due operai perché l’albero di trasmissione deve essere riallineato, poi si avvitano i bulloni, poi si prova a far girare il motore per controllare che l’albero sia stato allineato correttamente. Se tutto é aposto si possono stringere i bulloni, rimontare i carter e riprendere la produzione. L’infortunio é avvenuto proprio durante queste operazioni: il primo segmento si era staccato e si era storto, Francesco, Domenico e Iacopo l’avevano smontato e raddrizzato scaldandolo, Francesco e Domenico lo stavano rimontando quando l’imputato ha azionato il motore e l’albero ha iniziato a girare mentre la P.O. aveva ancora le mani vicino al giunto. Più esattamente Francesco ha rimontato la parte vicina al quadro di comando e Domenico l’altra più a destra. “Aveva giá infilato un bullone ed aveva infilato la mano sotto per girare la barra ed inserire il secondo bullone”, quando l’imputato ha azionato il motore e la barra si é messa a girare trascinando la mano della P.O. Il trascinamento e la forma a “T” del giunto hanno provocato una profonda ferita sul dorso della mano e la frattura del metatarso, con una malattia della durata superiore ai tre mesi (come da certificati medici in atti). E’ evidente che la colpa di Francesco consiste nel fatto di non essersi accertato che Domenico avesse terminato il suo lavoro ed avesse tolto le mani dalla zona di pericolo e di non averlo adeguatamente allertato prima di avviare il motore. L’imputato e la P.O. stavano lavorando alla distanza di circa due metri e quindi non era necessario adottare delle particolari cautele; chi aveva il compito di avviare la macchina doveva prestare attenzione all’incolumitá del compagno. Il P.M. ha modificato il capo di imputazione in quanto, dall’istruttoria dibattimentale, é emerso che alla S.r.l. non esistevano delle disposizioni antinfortunistiche relative alle operazioni di manutenzione della linea spianatrice in generale e dell’albero di trasmissione dell’impilatrice in particolare. Il problema si sposta a questo punto sulla procedibilitá dell’azione penale in quanto la P.O. non ha sporto querela e la lesione colposa é procedibile d’ufficio solamente quando derivi dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Fino all’entrata in vigore del D. Lgs 626/94, i soggetti che dovevano dare attuazione alle norme antinfortunistiche erano unicamente il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. L’art. 5 del D. Lgs. 626/94 ha invece introdotto degli obblighi specifici in capo al lavoratore. In particolare il comma I prevede l’obbligo di prendersi cura della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzione ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.Il contenuto di tale precetto deve essere interpretato in senso stretto e nell’ambito del D. Lgs. 626/94, altrimenti si rischia di estenderlo alla colpa generica, con l’effetto che tutte le colpe del lavoratore che attengano all’esercizio delle sue mansioni farebbero scattare l’aggravante di cui all’art. 590, comma III, c.p. indipendentemente dal fatto che si tratti di violazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto gli obblighi del lavoratore devono appartenere alle categorie elencate nel comma secondo dell’art. 5 citato e devono essere state oggetto della formazione ed informazione impartita dal datore di lavoro, in ottemperanza agli obblighi loro imposti dal citato decreto. Altrimenti si ricade nella colpa generica. Nel caso specie Francesco era sicuramente un lavoratore esperto (operaio di V livello), sicuramente egli era particolarmente esperto nell’utilizzo della linea spianatrice, tanto da meritare uno specifico attestato (pag. 76), é probabile che fra gli argomenti che gli sono stati insegnati vi fosse anche come procedere alla manutenzione ordinaria della macchina; tuttavia non vi é prova che gli siano state impartite delle procedure antinfortunistiche da seguire per svolgere le operazioni di manutenzione e, in particolare, per riparare l’albero di trasmissione delle sponde impilatrici. In assenza di tale prova, l’obbligo di accertarsi che il compagno sia fuori del raggio di azione degli elementi di pericolo della macchina prima di avviarla, rientra nell’ambito della colpa generica. Pertanto, in assenza di querela e non potendosi certo assolvere l’imputato nel merito (ex art. 129 c.p.p.) deve essere pronuncia sentenza di non doversi procedere.P.Q.M.visto l’art. 529, comma II, c.p.p.; ritenuta l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 590, comma III, c.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
Moncalieri, lí 20/03/03IL GIUDICE